
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti. Viene in tal modo esercitata la delega conferita al Governo dall’art. 60 della legge n. 69 del 2009 e viene anche attuata la direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008.
Tipologie di mediazione
Si prevedono, dal punto di vista del contenuto, due tipologie di mediazione finalizzata alla conciliazione:
• la prima volta alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia;
• la seconda, invece, alla formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia.
I mediatori, vale a dire coloro che, individualmente o collegialmente, svolgono tale attività, non possono adottare decisioni vincolanti per i destinatari del procedimento di mediazione. Quest’ultimo potrà svolgersi, su istanza dell’interessato, presso appositi organismi all’uopo abilitati, iscritti in un registro istituito con decreto del Ministro della giustizia.
La riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.
Questa riforma si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s'intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause.
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.
Il registro degli organismi di mediazione
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia
Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia.
I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.
Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda.
Tipi di mediazione
La mediazione può essere:
- facoltativa, e cioé scelta dalle parti
- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
Mediazione obbligatoria
Dal 21 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:
o diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
o divisione
o successioni ereditarie
o patti di famiglia
o locazione
o comodato
o affitto di aziende
o risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
o contratti assicurativi, bancari e finanziari
L’obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo.
Il procedimento di mediazione: la tutela della riservatezza
Il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità ed è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse.
Tali informazioni non saranno utilizzabili in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse.
Quando il mediatore svolge sessioni separate con le singole parti, non potrà rivelare alcuna informazione, acquisita durante tali sessioni, all’altra parte.
La finalità della previsione, propria di tutte le esperienze comparate a livello internazionale, è finalizzata a consentire alle parti di svelare ogni dato utile al compromesso, senza timore che poi possa essere oggetto di un uso contro la parte medesima. I soggetti coinvolti si sentiranno così liberi di manifestare i loro reali interessi davanti a un soggetto dotato di professionalità per comporli.
Procedimento
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.
• Presentata la domanda presso l’organismo di mediazione, è designato un mediatore, e fissato il primo incontro tra le parti (non oltre quindici giorni dal deposito della domanda).
• La domanda e la data dell’incontro sono comunicate all’altra parte, anche a cura dell’istante.
• Il mediatore cerca un accordo amichevole di definizione della controversia.
• Se la conciliazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore.
• Se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Nel verbale, contenente l’indicazione della proposta, si dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
• In qualunque momento del procedimento, su concorde richiesta delle parti, il mediatore formula una proposta di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione è lo strumento di definizione delle controversie capace di offrire, quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alle liti e di ridurre il contenzioso giurisdizionale.
L'attività di mediazione e conciliazione può essere svolta unicamente da organismi accreditati presso il Ministero della giustizia e inseriti nel Registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 28/2010.
In base al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" e al decreto del ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n.180 "Registro degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione ", il Direttore generale della giustizia civile del Dipartimento degli affari di giustizia è responsabile della tenuta del registro degli organismi autorizzati a gestire i tentativi di conciliazione.
Con Provvedimento del 4 novembre 2010 sono stati approvati i nuovi modelli di domanda per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e all’elenco degli enti formatori per la mediazione.
Il Direttore generale della giustizia civile del Dipartimento degli affari di giustizia è anche responsabile della tenuta dell' Elenco degli enti abilitati a tenere corsi di formazione per mediatori.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180, il Direttore generale verifica, tra l'altro, i requisiti di qualificazione dei mediatori i quali, per poter essere iscritti nell'elenco di un organismo di mediazione, devono possedere una specifica formazione acquisita presso gli enti di formazione di cui all'art. 18 dello stesso decreto ministeriale.
Pertanto, solo gli enti di formazione accreditati presso il Ministero della giustizia sono autorizzati a tenere ed attestare il superamento di corsi di formazione per mediatore.
Gli utenti sono invitati a segnalare in modo specifico e circostanziato eventuali anomalie o irregolarità che dovessero essere riscontrate nella condotta degli organismi di mediazione civile o degli enti di formazione all'e-mail: segnalazioni.mediazione@giustizia.it. Le segnalazioni saranno trattate con assoluta riservatezza e valutate dai competenti uffici