Dal CNC riceviamo e pubblichiamo
Prot.: 173/10/cnc/fta Roma, 26 marzo 2010
Ai Presidenti degli Ordini dei Chimici
Oggetto: Requisiti Iscrizione Albo dei Chimici – Indicazione Casella di posta elettronica certificata
Egregi Presidenti ,
come noto il D.L. 28 novembre 2008, n. 185, c.d. "anti-crisi" ha previsto, tra le altre novità finalizzate alla riduzione dei costi amministrativi, l'obbligo per i Professionisti di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la c.d. PEC. Tutti i professionisti, anche coloro che non esercitano la professione ma sono regolarmente iscritti all’Albo, devono pertanto dotarsi della posta elettronica certificata. Il riferimento all’“Albo” contenuto nell’articolo 16, comma 7 del Decreto Legge 185/2008 deve infatti essere inteso come albo/elenco.
Sul punto DitPa, ex CNIPA, ha espressamente affermato che chi non svolge la libera professione, ma è iscritto ad un albo od elenco istituito con legge dello Stato, è obbligato a comunicare all’Ordine di appartenenza il suo indirizzo di posta elettronica certificata.
La norma in esame prevede altresì l'obbligo, per gli iscritti, di comunicare l'indirizzo di PEC al proprio Ordine territoriale di appartenenza.
Rammentiamo che il Consiglio Nazionale dei Chimici offre a tutti gli iscritti all’Albo la possibilità di richiedere, gratuitamente, l’assegnazione di un indirizzo di una casella di posta elettronica certificata (oltre a una casella di posta elettronica ordinaria).
In alternativa lo stesso servizio è offerto anche dall’EPAP (Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale) a tutti i professionisti iscritti alla Cassa.
Se un iscritto è già dotato di una casella di PEC lo stesso dovrà semplicemente comunicare l'indirizzo all'Ordine di appartenenza che provvederà ad aggiornare l'anagrafica e predisporre l'elenco telematico richiesto dalla norma. SEGRETERIA: Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – cnc@chimici.it – cod. Fisc. 80409880582 – p.IVA: 09388731003 SEDE LEGALE: via Arenula 71 (Ministero della Giustizia) – 00186 Roma
Tutto ciò premesso si invitano gli Ordini Territoriali a vigilare sulla corretta osservanza del suddetto obbligo, ed in particolare a richiedere al professionista, al momento dell' iscrizione all'Albo, la “comunicazione” dell'indirizzo di posta elettronica certificato o in alternativa di provvedere direttamente alla richiesta della stessa, fornendo all'iscritto la relativa documentazione scaricabile dal sito: www.chimci.it.
La nuova iscrizione cui non corrisponda un indirizzo PEC non è legittimamente accettata, essendo priva di un requisito richiesto dalla legge. A tal fine è indispensabile modificare la modulistica relativa alla “domande d'iscrizione all'Albo” adeguandole alla vigente normativa.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Prof. Chim. Armando Zingales