
Esclusivamente in bollo
tranne esenzioni previste dalla legge
Dal Consiglio Nazionale Chimici riceviamo e pubblichiamo
Prot.: 301/10/cnc/fta Roma, 13 maggio 2010
A tutti gli Ordini dei Chimici
Oggetto: Rilascio Certificati - Applicazione Imposta di Bollo
E’ stato posto a questo Consiglio il quesito relativo all’applicazione dell’imposta di bollo per il rilascio di certificati richiesti all’Ordine.
La materia è disciplinata , in generale dal DPR 26 ottobre 1972, n.642, normativa in materia di Imposta di bollo e successive modificazioni (DPR 955 del 30 dicembre 1982, D.M. 20 agosto 1992, Dl 168 12 luglio 2004, DM 24 maggio 2005)
Gli articoli 3 e 4 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabiliscono, rispettivamente, che l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per le: “… istanze dirette … agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti copie e simili: per ogni foglio € 14,62”; “…gli “Atti e provvedimenti … degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio € 14,62”.
Da quanto sopra risulta che gli iscritti ad un Ordine o ad un Albo professionale che intendano inoltrare istanze o domande alle amministrazioni dello Stato o ad Enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, o richiedere certificati, estratti, copie simili, sono tenuti al pagamento dell’imposta di bollo (cfr. Ris. Min. 23/11/1979).
L’Ordine, una volta ricevuta la domanda, controllerà la regolarità sotto il profilo della completezza dei dati e l’assolvimento di ogni obbligo impositivo ,compresi eventuali diritti di segreteria. Seguirà il rilascio del certificato che, pertanto, eccettuati i casi di esenzione espressamente previsti dalla legge, sarà in bollo.
Giova rammentare che in seguito all’entrata in vigore del DPR 28 dicembre 2000, n.445, “Normativa in materia di documentazione amministrativa”, il certificato di iscrizione all’Albo possa essere sostituito con dichiarazione resa dall’interessato (cfr.art. 46). La dichiarazione sostitutiva è esente dall’imposta di bollo (cfr.art.36) salvo il caso in cui la stessa sia resa in calce all’istanza (iscrizione, trasferimento, cancellazione ecc.), in tale ipotesi, infatti, va comunque rispettata la normativa sul bollo.
Il Presidente Prof. Chim. Armando Zingales