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Quesito tecnico sui rifiuti. Il parere di Tiziano Granata
data 27-04-2011
» Quesito tecnico sui rifiuti. Il parere di Tiziano Granata

Il dott. Tiziano Granata, consigliere dell'Ordine dei Chimici di Messina, chimico ambientale e forense, autore dell'articolo su "Rocce e terre da scavo" apparso sul Chimico Italiano n.2/2009, su invito dell'Ordine, ci ha fatto pervenire il proprio parere, contributo di assoluto interesse alla discussione.
Colgo l'occasione per ringraziare il dott. Granata a nome del Gruppo di Studio e del Consiglio Direttivo.
Luigi Romano

Per rispondere al quesito posto bisogna partire dal presupposto che le terre e rocce da scavo prodotte nell’ambito della realizzazione di gallerie sono per definizione dei rifiuti.
Il problema posto è se questi rifiuti, contaminati durante il processo produttivo da una schiuma lubrificante, possono essere esclusi dall’applicazione del D. Lgs 152/06 cioè se possono essere esclusi dalla classificazione di rifiuto ai sensi dell’art. 186 e classificati come sottoprodotti.
Alle terre e rocce da scavo provenienti dai lavori di galleria, può essere applicata l’esclusione prevista dall’art. 186 in quanto esso prevede che “(…) le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati (…)”.
Tale utilizzo come sottoprodotti può avvenire però alle seguenti condizioni:
a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti. Ciò significa che il progetto dell’opera che si sta realizzando e che produrrà queste terre e rocce da scavo deve indicare l’utilizzo che se ne farà di queste terre. Dal quesito mi sembra che sia stato effettuato questo passaggio prevedendo un impiego finale come riempimento in cava.
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; anche questa condizione deve essere prevista in fase progettuale cioè tutto il materiale deve avere una destinazione finale certa.
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
Nel quesito posto anche questa condizione sembrerebbe soddisfatta in quanto il fango che si ottiene dal lavoro di scavo della galleria non dovrebbe subire trattamenti e trasformazioni (al massimo può essere seccato naturalmente per renderlo palabile) per eliminare sostanze contaminanti in quanto si sostiene che le schiume lubrificanti sono biodegradabili e comunque le analisi non classificano il materiale come contaminato.
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
Nel quesito si afferma che l’additivo di cui sono “contaminate” le terre e rocce è biodegradabile e non supera i limiti previsti, quindi si potrebbe soddisfare anche questa condizione;
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; Anche questo punto va valutato in fase progettuale, cioè il materiale escavato durante la costruzione della galleria non deve provenire da aree contaminate.
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non e' contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. Per stabilire se suolo non contaminato occorre fare riferimento all'allegato 5, tabella 1, Dlgs 152/2006, parte IV, in quanto unica norma esistente in materia di contaminazione del suolo. Il dubbio principale sottolineato nel quesito è proprio sulla compatibilità del materiale con il sito finale, cioè la cava. La compatibilità dovrebbe tenere conto anche delle caratteristiche fisiche del materiale (nel caso fango quasi liquido).

Nel caso specifico posto nel quesito, trattando di opera sottoposta a VIA/VAS trova applicazione anche il successivo comma 2 dell’art. 186: “Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che e' approvato dall'autorità' titolare del relativo procedimento. (…). In altre parole tutti i requisiti indicati nel comma 1 vanno inseriti all’interno del progetto che viene sottoposto ad autorizzazione.

Se tali requisiti non rispettano quelli indicati, come specificato al comma 5, le terre e rocce da scavo devono essere considerati rifiuti e identificati in genere con codice cer 17 05 04.

Quindi in conclusione, a mio parere, sulla base della descrizione posta nel quesito, dell’argomentazione logica proposta ai sensi dell’art. 186 ritengo che il materiale in questione, rispettando le condizioni e i requisiti descritti potrebbe essere escluso dalla normativa sui rifiuti e considerato un sottoprodotto.
Il dubbio si pone sullo stato fisico del materiale, fango liquido (forse poco compatibile con il sito finale) che dovrebbe essere reso palabile senza violare il punto c) sopra indicato. Si fa presente inoltre che ogni regione ha approvato delle linee guida per l'applicazione dell'art. 186 che spiegano meglio il procedimento burocratico da adottare oltre ad introdurre la relativa modulistica.

Dott. Tiziano Granata

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